LIBRI SOCIALI E DOCUMENTI DI GESTIONE: IL SOCIO NON AMMINISTRATORE HA DIRITTO ANCHE A ESTRARNE COPIA

Nelle società a responsabilità limitata, il diritto di controllo del socio non amministratore non può essere ridotto a una facoltà solo apparente. La consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione, infatti, costituisce uno strumento essenziale di trasparenza interna e di tutela dell’equilibrio societario. Su questo punto si colloca un’interessante ordinanza del Tribunale di Napoli, resa in sede cautelare, che ribadisce un principio di grande rilievo pratico: il diritto riconosciuto dall’art. 2476, secondo comma, c.c. comprende non soltanto la visione della documentazione, ma anche la possibilità di estrarne copia, a cura e spese del socio.

La vicenda prende avvio dal ricorso proposto da una socia di s.r.l. la quale, dopo aver già ottenuto un accesso solo parziale alla documentazione sociale, lamentava che la società non le avesse consentito né la consultazione completa dei libri e dei documenti richiesti, né l’estrazione di copia. A una successiva richiesta formulata via PEC non era seguito alcun riscontro. Di qui la scelta di adire il giudice con ricorso ex art. 700 c.p.c., invocando una tutela urgente del proprio diritto di controllo.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, affermando in modo netto che il diritto del socio non amministratore ha natura sostanziale e funzionale all’esercizio del controllo sulla gestione sociale. Non si tratta, dunque, di una facoltà meramente simbolica, né di un accesso limitato a quanto l’organo gestorio ritenga discrezionalmente di mostrare. Al contrario, il socio ha diritto di consultare tutti i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia, e tale facoltà si estende quale naturale corollario alla possibilità di estrarne copia.

Il passaggio è particolarmente significativo. Un accesso confinato alla sola presa visione, senza possibilità di acquisire copia della documentazione, finirebbe spesso per svuotare di effettività il controllo, soprattutto in presenza di documenti contabili, fiscali, contratti, estratti conto, mastrini o registri la cui analisi richiede tempo, approfondimento tecnico e spesso il supporto di un professionista. La trasparenza societaria, per essere reale, deve essere concretamente fruibile.

Nel provvedimento il giudice qualifica la posizione del socio non amministratore come un vero e proprio diritto potestativo di controllo. Ciò significa che la società è tenuta a subire l’esercizio di tale diritto, senza poter opporre valutazioni discrezionali sulla sua opportunità. I soli limiti riconosciuti sono quelli connessi all’assenza della qualità di socio oppure all’eventuale carattere emulativo o extrasociale della richiesta. Ma proprio su questo punto il Tribunale è molto chiaro: l’intento meramente emulativo deve emergere in modo chiaro e non può essere presunto. In altri termini, la società non può sottrarsi all’accesso semplicemente affermando che la richiesta sia fastidiosa, eccessiva o sgradita.

Il principio affermato è importante anche sotto il profilo della governance. Nelle s.r.l., soprattutto quando l’amministrazione è concentrata in capo a pochi soggetti, il diritto di accesso del socio non gestore rappresenta uno dei principali strumenti di bilanciamento interno. È attraverso tale diritto che il socio può comprendere l’andamento della gestione, verificare la correttezza delle operazioni compiute, valutare l’esistenza di eventuali irregolarità e, se del caso, assumere iniziative a tutela della società e della propria posizione. Limitare o ostacolare questo controllo significa incidere direttamente sulla fisiologia del rapporto societario.

Di particolare interesse è poi il ragionamento svolto dal Tribunale in punto di periculum in mora. Il giudice afferma che il protrarsi ingiustificato dell’ostacolo frapposto all’accesso documentale integra di per sé il requisito del pregiudizio imminente e irreparabile richiesto per la tutela d’urgenza. La ragione è evidente: il controllo del socio sulla gestione ha valore proprio perché tempestivo. Se il socio fosse costretto ad attendere i tempi del giudizio ordinario, la conoscenza degli atti sociali potrebbe intervenire quando il pregiudizio si è ormai consolidato o quando le scelte gestorie hanno già prodotto i loro effetti.

Non meno rilevante è la parte dispositiva del provvedimento. Il Tribunale ha ordinato alla società di consentire alla socia, anche attraverso professionisti di fiducia, la consultazione e l’estrazione di copia di tutta la documentazione amministrativa, contabile, fiscale e di ogni altro genere riguardante la gestione sociale, presso la sede della società o in qualsiasi altro luogo in cui essa risulti depositata. Inoltre, ha applicato una misura di coercizione indiretta ex art. 614-bis c.p.c., condannando la società al pagamento di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento, con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo alla comunicazione.

Questo passaggio merita una riflessione pratica. Il diniego ingiustificato di accesso alla documentazione sociale non espone soltanto al rischio di un ordine giudiziale, ma può tradursi anche in un costo economico crescente, oltre che nella condanna alle spese di lite. La resistenza immotivata dell’organo amministrativo, quindi, non è solo giuridicamente fragile: è spesso anche strategicamente controproducente.

L’ordinanza del Tribunale di Napoli si inserisce in un orientamento che valorizza in maniera sempre più incisiva la funzione del controllo del socio non amministratore quale presidio di legalità, correttezza gestionale e trasparenza. Il messaggio che ne deriva è netto: il diritto di consultazione non può essere degradato a un adempimento formale né circoscritto a modalità tali da renderlo inutilizzabile. La visione incompleta, il rifiuto di estrarre copia, l’inerzia dinanzi alle richieste del socio e gli ostacoli dilatori sono condotte che possono essere superate in sede cautelare con provvedimenti immediatamente coercibili.

In conclusione, la pronuncia ricorda alle società che la trasparenza interna non è un favore concesso al socio, ma un obbligo che discende direttamente dall’assetto normativo della s.r.l. E ricorda ai soci che il loro diritto di controllo, quando seriamente compromesso, può essere fatto valere con strumenti rapidi ed efficaci. In un sistema societario sano, la consultazione dei libri sociali non deve essere percepita come un intralcio, ma come una delle condizioni essenziali per garantire correttezza amministrativa, fiducia reciproca e stabilità dell’organizzazione.

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