

Nel ciclo di vita di un’azienda – soprattutto in fasi di tensione finanziaria – il credito bancario è spesso uno strumento fisiologico: sostiene investimenti, anticipa incassi, finanzia capitale circolante. Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito con crescente nettezza che il credito può trasformarsi in una trappola, quando viene erogato (o mantenuto) in assenza di concrete prospettive di risanamento, aggravando il dissesto e alterando l’equilibrio del mercato e delle relazioni con i creditori. In tale scenario, le responsabilità non riguardano solo l’intermediario finanziario, ma possono investire anche gli organi amministrativi dell’impresa beneficiaria.
Perché interessa a PMI, grandi imprese e società in crisi
Il tema non è “solo bancario”. La concessione abusiva del credito incide su:
Che cos’è la “concessione abusiva del credito”
La Cassazione – con un orientamento che si consolida a partire dal 2021 – qualifica come abusiva l’erogazione (o il mantenimento di linee già concesse) quando il credito è accordato con dolo o colpa a un’impresa in difficoltà economico-finanziaria senza concrete prospettive di superamento della crisi, e ciò determina l’aggravamento del dissesto.
In altre parole: il punto non è “finanziare un’impresa in difficoltà” (operazione talvolta lecita e persino virtuosa), bensì finanziare senza un razionale prospettico: cioè senza una valutazione seria e documentata della sostenibilità e della ragionevole perseguibilità del risanamento.
Gli obblighi della banca: istruttoria, prudenza, monitoraggio
La Cassazione inquadra la fattispecie come esito patologico della violazione degli obblighi valutativi e prudenziali dell’intermediario: i canoni di sana e prudente gestione, unitamente a correttezza e buona fede, impongono un’istruttoria accurata sul merito creditizio e sulla sostenibilità dell’operazione, con analisi non solo “storica” ma prospettica, centrata sulla coerenza del piano economico-finanziario.
Elemento decisivo: la valutazione non si esaurisce all’erogazione. Deve proseguire nella fase di monitoraggio dell’andamento dell’esposizione lungo l’intero rapporto.
Il raccordo cndard EBA
Le Linee guida EBA sulla loan origination and monitoring rafforzano questo approccio: richiedono presidi di governance e processi robusti per origination e monitoraggio, con particolare attenzione alla *valutazione della creditworthinessditore e alla qualità informativa a supporto delle decisioni di credito.
In pratica, la banca (specie per esposizioni rilevanti) tende a richiedere business plan solidi, dati affidabili, stress test e una struttura informativa che consenta di misurare rischio e continuità. Proprio qui molte imprese – PMI incluse – scoprono di non essere “pronte” al livello di standard richiesto.
I rischi per l’impresa beneficiaria e per gli amministratori
Un equivoco frequente è ritenere che “se la banca finanzia, allora va bene”. Non è così.
Il sistema di responsabilità può coinvolgere l’impresa e i suoi amministratori quando, in assenza di prospettive di risanamento, si persevera nel ricorso al credito per finanziare la gestione corrente, con conseguenti ricadute sulla responsabilità gestoria.
Qui si innesta un punto essenziale di tutela: l’impresa deve dimostrare che le scelte finanziarie sono state assunte su base informata, ragionevole e documentata, coerente con un piano e con assetti adeguati.
La chiave preventiva: adeguati assetti e “credito difendibile”
La prevenzione più efficace non è “chiudere i rubinetti”, ma rendere il credito tracciabile, sostenibile e difendibile, attraverso governance e strumenti di controllo.
L’art. 2086 c.c. (comma 2) impone all’imprenditore in forma societaria o collettiva di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità, e di attivarsi senza indugio per l’adozione degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi.
Questa norma, letta insieme alla disciplina della crisi, offre un criterio operativo molto concreto: se l’azienda non è in grado di governare i flussi e di dimostrare la sostenibilità prospettica, il credito diventa vulnerabile (e potenzialmente “abusivo” nella ricostruzione ex post).
Cosa fare, in concreto: un set di tutele “pronte all’uso”
Di seguito una traccia operativa, utile sia a PMI sia a grandi imprese (con proporzione rispetto a dimensioni e complessità).
A. Costruire un “dossier di sostenibilità” prima di chiedere (o rinegoziare) credito
B. Rafforzare la governance decisionale (per “blindare” la scelta)
C. Monitorare gli “early warning” e attivarsi tempestivamente
D. Trasparenza informativa verso banca e stakeholder
La valutazione prospettica richiede un set informativo completo e trasparente; la reticenza (o l’invio di dati incoerenti) non protegge l’impresa: la espone.
Segnali di allarme: quando il credito rischia di diventare “trappola”
Attenzione, in particolare, se:
In questi casi, l’obiettivo non è rinunciare al credito, ma ristrutturarlo dentro una strategia credibile (operativa + finanziaria + legale), che renda sostenibile la gestione e difendibile la scelta.
Conclusioni
La linea di equilibrio – come evidenziato anche in dottrina e giurisprudenza – non è né l’erogazione “acritica” né la negazione difensiva del credito, ma una valutazione selettiva e prospettica fondata su piani credibili e su un monitoraggio effettivo. Per le imprese, la tutela più solida consiste nel trasformare la finanza in governance: assetti adeguati, informativa affidabile, stress test, decisioni tracciate e tempestiva attivazione degli strumenti di crisi. In questo modo il credito torna a essere ciò che dovrebbe: leva di sviluppo o di risanamento – non il presupposto di future contestazioni.

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