

Il ricambio generazionale nelle imprese di famiglia costituisce uno dei passaggi più delicati nella vita dell’impresa. Si tratta, infatti, di una fase in cui l’esigenza di assicurare continuità gestionale e stabilità degli assetti proprietari deve conciliarsi con la tutela dei legittimari e con la necessità di prevenire futuri contenziosi successori.
In questo quadro, il patto di famiglia, disciplinato dagli artt. 768-bis e ss. c.c., rappresenta uno degli strumenti di maggiore rilievo. Introdotto per consentire un passaggio ordinato dell’azienda o delle partecipazioni societarie in deroga al divieto dei patti successori, esso permette di programmare anticipatamente la continuità dell’attività imprenditoriale, riducendo il rischio di conflitti tra gli eredi.
La forma dell’atto pubblico come requisito essenziale
Sul punto, la Cassazione civile, con la sentenza n. 4376 del 26 febbraio 2026, ha ribadito un principio di particolare importanza pratica: il patto di famiglia è nullo se non viene stipulato nella forma dell’atto pubblico, come prescritto dall’art. 768-ter c.c.
La pronuncia assume rilievo anche perché chiarisce che la nullità non è esclusa dal fatto che i discendenti siano già soci della compagine societaria. Ciò che rileva, infatti, non è la preesistenza di una partecipazione in capo ai figli o ai nipoti, bensì la funzione concreta dell’operazione: se l’accordo è diretto a ridisegnare l’assetto proprietario dell’impresa per assicurarne la prosecuzione in ambito familiare, esso integra un patto di famiglia e deve, pertanto, rispettarne rigorosamente i requisiti formali e sostanziali.
I presupposti di validità
Affinché il patto di famiglia possa ritenersi validamente perfezionato, occorre che ricorrano alcuni presupposti indefettibili.
Anzitutto, devono partecipare al contratto il coniuge dell’imprenditore e tutti coloro che sarebbero legittimari ove, al momento della stipula, si aprisse la successione. La partecipazione di tali soggetti non costituisce un elemento accessorio, ma un requisito strutturale dell’istituto.
In secondo luogo, è necessario che siano previsti i conguagli in favore dei non assegnatari, così da soddisfare le rispettive quote di riserva. Tali attribuzioni possono avvenire anche mediante atti di liberalità posti in essere dai genitori disponenti, senza che ciò alteri la qualificazione giuridica dell’operazione.
Infine, il trasferimento deve avvenire in favore di uno o più discendenti del disponente, anche solo per una parte dell’azienda o delle partecipazioni. Sotto questo profilo, la parzialità del trasferimento non esclude la riconducibilità dell’accordo al modello legale del patto di famiglia, ove resti ferma la finalità di assicurare continuità all’impresa familiare.
La funzione dell’istituto e il suo effetto stabilizzante
La particolare rilevanza del patto di famiglia risiede nella sua causa complessa. L’istituto, infatti, presenta profili che si intrecciano con la donazione, con la sistemazione anticipata degli interessi successori e con la tutela dei legittimari, perseguendo però una finalità ulteriore e specifica: garantire la continuità dell’impresa attraverso un assetto stabile e programmato.
Proprio per questa ragione, quanto ricevuto in esecuzione del patto non è soggetto né a collazione né ad azione di riduzione, con un effetto di forte stabilizzazione degli assetti patrimoniali e societari. È questa, del resto, la vera utilità dell’istituto: consentire all’imprenditore di governare il passaggio generazionale quando è ancora in grado di farlo con lucidità e visione strategica.
Conclusioni
La decisione della Suprema Corte conferma un principio che, nella prassi, non può essere sottovalutato: il patto di famiglia non tollera approssimazioni né sul piano formale né su quello sostanziale. Quando l’operazione è diretta a realizzare il riassetto proprietario dell’impresa in vista della sua prosecuzione, l’atto pubblico non è un adempimento meramente formale, ma un requisito essenziale di validità.
Per le imprese familiari, il messaggio è chiaro: il passaggio generazionale deve essere costruito con strumenti giuridici corretti, con una visione preventiva e con un’adeguata assistenza professionale. In difetto, anche operazioni negoziali complesse e apparentemente idonee a regolare gli equilibri interni possono essere travolte da nullità, con conseguenze rilevanti tanto sul piano patrimoniale quanto su quello della continuità aziendale

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