

Quando un socio esercita il recesso, spesso si pensa che “esca” dalla società e che, da quel momento, non abbia più nulla da dire sul bilancio. In realtà, una recente pronuncia del Tribunale di Napoli del 28.05.2024 Sezione Specializzata delle Imprese, ricorda un principio molto concreto: il socio recedente perde i diritti partecipativi, ma diventa creditore della società per il valore della quota. E proprio per questo può conservare un interesse diretto a contestare un bilancio che incida su quella liquidazione.
Nel caso esaminato, alcuni soci avevano impugnato la delibera di approvazione del bilancio 2019, lamentando violazioni dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza. La società, per difendersi, aveva eccepito che quei soggetti non fossero più legittimati perché avevano già comunicato il recesso prima dell’approvazione del bilancio.
Il Tribunale, invece, ha valorizzato un passaggio essenziale: se quel bilancio è rilevante per calcolare il valore della quota da liquidare, il socio recedente conserva l’interesse ad agire. In altre parole, non è un “estraneo”: finché la sua quota non è stimata correttamente e pagata, il bilancio può incidere direttamente sul suo credito.
L’approfondimento tecnico peritale ha confermato la fondatezza delle doglianze dei soci, evidenziando che il bilancio non era stato redatto correttamente. Tra i punti critici emersi:
Sono tutte voci che possono alterare la fotografia economico-patrimoniale e, quindi, spostare in modo sensibile la base di calcolo della quota.
Il giudizio non si è concluso con una dichiarazione di nullità del bilancio, ma con cessata materia del contendere: durante la causa le parti hanno scelto la strada della stima della quota tramite esperto nominato dal Tribunale ex art. 2473 c.c., ottenendo un titolo esecutivo per il pagamento. Una volta “cristallizzato” il valore della quota con quel procedimento, l’interesse a proseguire sull’impugnazione del bilancio è venuto meno.
Pur chiudendosi la causa senza una pronuncia definitiva sul bilancio, il Tribunale ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: se dagli esiti tecnici (CTU) emerge che la domanda sarebbe stata verosimilmente accolta, le spese—incluse quelle della consulenza—possono essere poste a carico della società.
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il bilancio non è solo un adempimento, ma anche un presidio di equità nei assaggi delicati della vita societaria. Quando un socio recede, la società deve sapere che la trasparenza contabile resta centrale: un bilancio fragile può riaprire il conflitto e generare costi, anche se la lite si chiude senza una condanna “scritta” sul merito.

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